15.3 – Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:
a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce;
b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell’A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;
c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31ottobre ed il 31dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo;
d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;
e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;
f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.